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C’è un legame strettissimo tra la Costituzione della Repubblica Romana (1849) e l’attuale Costituzione della Repubblica Italiana (1947) come se quasi un secolo, tra i due documenti, non fosse trascorso altro che per il calendario. Il prof. Ceccuti ha ricordato come i principi, in particolare contenuti nei primi 8 articoli della Costituzione della R.R. anticipino, anche nelle parole, i 13 articoli iniziali della Costituzione di oggi.

Si tratta dunque di un documento e di una storia, quella della rivoluzione romana del 1848-49, profondamente radicata nella nostra vita e non solo per i nomi delle strade delle nostre città o per le statue degli eroi. A Roma fu tentata una via democratica che – lasciando alla Chiesa la sua libertà spirituale – dava vita a uno Stato in cui ognuno si sentisse libero di esprimere le proprie potenzialità. Forse per questo si ritrovano a Roma i campioni del Risorgimento, Mazzini, Garibaldi, Mameli, che vi perderà la vita.

Il Prof. Ceccuti si è intrattenuto con i nostri soci in una cordiale conversazione in cui non ha mancato di sottolineare come la storia attuale d’Italia sia figlia anche di quell’epoca in cui maturò, seguendo Mazzini, non solo l’ideale nazionale ma quello europeo, oggi così diffuso a tutti i livelli sociali ma allora assolutamente visionario tanto che nella Giovine Europa parteciparono con Mazzini, delegati tedeschi e polacchi, tutti e tre, all’epoca, Stati non unitari e la Polonia addirittura spartita tra gli imperi.

Riportiamo di seguito i principi della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

I – La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II – Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III – La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV – La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

V – I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI – La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello stato è la norma del riparto territoriale della repubblica.

VII – Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VIII – Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.