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Da Papiniano a Federico II (il famoso aneddoto de “giudice a Berlino” riguarda un espropriato che si difende) il lungo cammino della difesa in giudizio del principe e quindi dello Stato ma soprattutto della possibilità del cittadino di convenirlo in giudizio giunge a maturazione in Toscana nel 1777 con la creazione d a parte di Pietro Leopoldo della figura dell'avvocato regio. Convinto che solo il tiranno non ha bisogno di avvocati, Pietro Leopoldo vuole la difesa dell'erario affinché l'interesse pubblico non prevalga sulla ragione del cittadino ed esporta il suo modello in Austria quando diverrà imperatore.

Il modello toscano non sarà invece subito adottato nello Stato unitario. A Napoli, ad esempio, esisteva un’Agenzia del contenzioso che con vari problemi di personalismi fece ritornare sui loro passi, nel 1870, i governanti nazionali che nominarono Giuseppe Mantellini, ultimo avvocato regio di Toscana, primo avvocato dello Stato unitario. L’istituzione resta tuttavia limitata a pochi Paesi, dall’italiano avvocato dello Stato e dall’austriaca Finanzprokuratur, si diffonde infatti solo in Portogallo, Spagna, Albania, Marocco, Brasile, Argentina, Uruguay. In altri sistemi l’amministrazione si difende da sé, come accade in Italia nei procedimenti innanzi le commissioni tributarie. Oggi gli avvocato dello Stato ottengono vittoria in un 60% delle cause e curano ciascuno circa 4000 fascicoli. Ciò attribuisce loro un costo basso per l’amministrazione che – calcoli del 2007 – spendeva in media per ogni causa 785 euro tutto compreso. L’avvocato dello Stato è anch’egli parte dell’amministrazione ma è libero di valutare dove sta l'interesse dell'erario. Continuando infatti nel solco della sua storia, se sorge un conflitto sulla conduzione della causa tra avvocatura e amministrazione la decisione è rimessa al ministro, che i fatto ne fa un atto politico. Ecco perché Cortigiani ha potuto risolvere il quesito proposto nel titolo della serata nel senso che di garanti della legalità ce ne sono tanti preferendo così con orgoglio essere difensore del Principe che in una società democratica coincide col popolo. Difensore, quindi nel senso dell’art. 1 della Costituzione, del popolo sovrano.